Chi può e come attivare il recesso

Il diritto di recesso è regolato ai sensi di legge se il cliente-consumatore (ossia una persona fisica che acquista la merce per scopi non riferibili alla propria attività professionale, ovvero non effettua l’acquisto indicando nel modulo d’ordine un riferimento di Partita Iva) ha diritto di recedere dal contratto di acquisto per qualsiasi motivo.

Per esercitare tale diritto il cliente dovrà inviare una mail contenente il numero d’ordine e, il motivo del recesso entro 14 giorni lavorativi a far data dalla consegna della merce.

Nota Bene:
Non possono esercitare il diritto di recesso i clienti che acquistano con Partita IVA.

Non è possibile esercitare il diritto di recesso su prodotti che sono stati aperti o il pacco è danneggiato.

Modalità di recesso

Il diritto di recesso è comunque sottoposto alle seguenti condizioni (Articolo 67 del Codice del Consumo):

  • Qualora sia avvenuta la consegna del bene il consumatore è tenuto a restituirlo o a metterlo a disposizione del professionista o della persona da questi designata, secondo le modalità ed i tempi previsti dal contratto. Il termine per la restituzione del bene non può comunque essere inferiore a dieci giorni lavorativi decorrenti dalla data del ricevimento del bene. Ai fini della scadenza del termine la merce si intende restituita nel momento in cui viene consegnata all’ufficio postale accettante o allo spedizioniere.
  • Per i contratti riguardanti la vendita di beni, qualora vi sia stata la consegna della merce, la sostanziale integrità del bene da restituire è condizione essenziale per l’esercizio del diritto di recesso. È comunque sufficiente che il bene sia restituito in normale stato di conservazione, in quanto sia stato custodito ed eventualmente adoperato con l’uso della normale diligenza.
  • Le sole spese dovute dal consumatore per l’esercizio del diritto di recesso a norma del presente articolo sono le spese dirette di restituzione del bene al mittente, ove espressamente previsto dal contratto.
  • Tutti gli articoli comprati presso shop.caffesemplice.it potranno essere resi e sostituiti con altri articoli di pari importo entro 10 giorni a partire dalla data di acquisto salvo l’integrità del pacco.

Quando decade il diritto di recesso (Articolo 55 del Codice del Consumo)

Il diritto di recesso previsto agli articoli 64 e seguenti, nonché gli articoli 52 e 53 ed il comma 1 dell’articolo 54 non si applicano:

  • ai contratti di fornitura di generi alimentari, di bevande o di altri beni per uso domestico di consumo corrente forniti al domicilio del consumatore, al suo luogo di residenza o al suo luogo di lavoro, da distributori che effettuano giri frequenti e regolari;
  • ai contratti di fornitura di servizi relativi all’alloggio, ai trasporti, alla ristorazione, al tempo libero, quando all’atto della conclusione del contratto il professionista si impegna a fornire tali prestazioni ad una data determinata o in un periodo prestabilito.

Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore non può esercitare il diritto di recesso previsto agli articoli 64 e seguenti nei casi:

  • di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l’accordo del consumatore, prima della scadenza del termine previsto dall’articolo 64, comma 1;
  • di fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni dei tassi del mercato finanziario che il professionista non è in grado di controllare;
  • di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati o che, per loro natura, non possono essere rispediti o rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente;
  • di fornitura di prodotti audiovisivi o di software informatici sigillati, aperti dal consumatore;
  • di fornitura di giornali, periodici e riviste;
  • di servizi di scommesse e lotterie.

1. Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 59, il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi diversi da quelli previsti all’articolo 56, comma 2, e all’articolo 57.
2. Fatto salvo l’articolo 53, il periodo di recesso di cui al comma 1 termina dopo quattordici giorni a partire:
a) nel caso dei contratti di servizi, dal giorno della conclusione del contratto;
b) nel caso di contratti di vendita, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dei beni o:
1) nel caso di beni multipli ordinati dal consumatore mediante un solo ordine e consegnati separatamente, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dell’ultimo bene;
2) nel caso di consegna di un bene costituito da lotti o pezzi multipli, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dell’ultimo lotto o pezzo;
3) nel caso di contratti per la consegna periodica di beni durante un determinato periodo di tempo, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico del primo bene;
c) nel caso di contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricita’, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantita’ determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale, dal giorno della conclusione del contratto.
3. Le parti del contratto possono adempiere ai loro obblighi contrattuali durante il periodo di recesso. Tuttavia, nel caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il professionista non puo’ accettare, a titolo di corrispettivo, effetti cambiari che abbiano una scadenza inferiore a quindici giorni dalla conclusione del contratto per i contratti di servizi o dall’acquisizione del possesso fisico dei beni per i contratti di vendita e non puo’ presentarli allo sconto prima di tale termine. (1) Articolo sostituito dall’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, con la decorrenza di cui all’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 21/2014.

  1. Se in violazione dell’articolo 49, comma 1, lettera h), il professionista non fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di recesso, il periodo di recesso termina dodici mesi dopo la fine del periodo di recesso iniziale, come determinato a norma dell’articolo 52, comma 2.
  2. Se il professionista fornisce al consumatore le informazioni di cui al comma 1 entro dodici mesi dalla data di cui all’articolo 52, comma 2, il periodo di recesso termina quattordici giorni dopo il giorno in cui il consumatore riceve le informazioni. (1) Articolo sostituito dall’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, con la decorrenza di cui all’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 21/2014.

1. Prima della scadenza del periodo di recesso, il consumatore informa il professionista della sua decisione di esercitare il diritto di recesso dal contratto. A tal fine il consumatore puo’: a) utilizzare il modulo tipo di recesso di cui all’allegato I, parte B; oppure
b) presentare una qualsiasi altra dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal contratto.
2. Il consumatore ha esercitato il proprio diritto di recesso entro il periodo di recesso di cui all’articolo 52, comma 2, e all’articolo 53 se la comunicazione relativa all’esercizio del diritto di recesso e’ inviata dal consumatore prima della scadenza del periodo di recesso.
3. Il professionista, oltre alle possibilita’ di cui al comma 1, puo’ offrire al consumatore l’opzione di compilare e inviare elettronicamente il modulo di recesso tipo riportato all’allegato I, parte B, o una qualsiasi altra dichiarazione esplicita sul sito web del professionista. In tali casi il professionista comunica senza indugio al consumatore una conferma di ricevimento, su un supporto durevole, del recesso esercitato.
4. L’onere della prova relativa all’esercizio del diritto di recesso conformemente al presente articolo incombe sul consumatore.
(1) Articolo sostituito dall’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, con la decorrenza di cui all’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 21/2014.

  1. L’esercizio del diritto di recesso pone termine agli obblighi delle parti:
    a) di eseguire il contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali; oppure
    b) di concludere un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali nei casi in cui un’offerta sia stata fatta dal consumatore.
    (1) Articolo sostituito dall’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, con la decorrenza di cui all’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 21/2014.
  1. Il professionista rimborsa tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore, eventualmente comprensivi delle spese di consegna, senza indebito ritardo e comunque entro quattordici giorni dal giorno in cui e’ informato della decisione del consumatore di recedere dal contratto ai sensi dell’articolo 54. Il professionista esegue il rimborso di cui al primo periodo utilizzando lo stesso mezzo di pagamento usato dal consumatore per la transazione iniziale, salvo che il consumatore abbia espressamente convenuto altrimenti e a condizione che questi non debba sostenere alcun costo quale conseguenza del rimborso.
    Nell’ipotesi in cui il pagamento sia stato effettuato per mezzo di effetti cambiari, qualora questi non siano stati ancora presentati all’incasso, deve procedersi alla loro restituzione. E’ nulla qualsiasi clausola che preveda limitazioni al rimborso nei confronti del consumatore delle somme versate in conseguenza dell’esercizio del diritto di recesso.
    2. Fatto salvo il comma 1, il professionista non e’ tenuto a rimborsare i costi supplementari, qualora il consumatore abbia scelto espressamente un tipo di consegna diversa dal tipo meno costoso di consegna offerto dal professionista.
    3. Salvo che il professionista abbia offerto di ritirare egli stesso i beni, con riguardo ai contratti di vendita, il professionista puo’ trattenere il rimborso finche’ non abbia ricevuto i beni oppure finche’ il consumatore non abbia dimostrato di aver rispedito i beni, a seconda di quale situazione si verifichi per prima.
    (1) Articolo sostituito dall’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, con la decorrenza di cui all’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 21/2014.
  1. A meno che il professionista abbia offerto di ritirare egli stesso i beni, il consumatore restituisce i beni o li consegna al professionista o a un terzo autorizzato dal professionista a ricevere i beni, senza indebito ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dalla data in cui ha comunicato al professionista la sua decisione di recedere dal contratto ai sensi dell’articolo 54. Il termine e’ rispettato se il consumatore rispedisce i beni prima della scadenza del periodo di quattordici giorni. Il consumatore sostiene solo il costo diretto della restituzione dei beni, purche’ il professionista non abbia concordato di sostenerlo o abbia omesso di informare il consumatore che tale costo e’ a carico del consumatore. Nel caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali in cui i beni sono stati consegnati al domicilio del consumatore al momento della conclusione del contratto, il professionista ritira i beni a sue spese qualora i beni, per loro natura, non possano essere normalmente restituiti a mezzo posta.
    2. Il consumatore e’ responsabile unicamente della diminuzione del valore dei beni risultante da una manipolazione dei beni diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni. Il consumatore non e’ in alcun caso responsabile per la diminuzione del valore dei beni se il professionista ha omesso di informare il consumatore del suo diritto di recesso a norma dell’articolo 49, comma 1, lettera h).
    3. Qualora un consumatore eserciti il diritto di recesso dopo aver presentato una richiesta in conformita’ dell’articolo 50, comma 3, o dell’articolo 51, comma 8, il consumatore versa al professionista un importo proporzionale a quanto e’ stato fornito fino al momento in cui il consumatore ha informato il professionista dell’esercizio del diritto di recesso, rispetto a tutte le prestazioni previste dal contratto. L’importo proporzionale che il consumatore deve pagare al professionista e’ calcolato sulla base del prezzo totale concordato nel contratto. Se detto prezzo totale e’ eccessivo, l’importo proporzionale e’ calcolato sulla base del valore di mercato di quanto e’ stato fornito.
    4. Il consumatore non sostiene alcun costo per:
    a) la prestazione di servizi o la fornitura di acqua, gas o elettricita’, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantita’ determinata, o di teleriscaldamento, in tutto o in parte, durante il periodo di recesso quando:
    1) il professionista ha omesso di fornire informazioni in conformita’ all’articolo 49, comma 1, lettere h) ed l); oppure
    2) il consumatore non ha espressamente chiesto che la prestazione iniziasse durante il periodo di recesso in conformita’ all’articolo 50, comma 3, e dell’articolo 51, comma 8; oppure
    b) la fornitura, in tutto o in parte, del contenuto digitale che non e’ fornito su un supporto materiale quando:
    1) il consumatore non ha dato il suo previo consenso espresso circa l’inizio della prestazione prima della fine del periodo di quattordici giorni di cui all’articolo 52;
    2) il consumatore non ha riconosciuto di perdere il diritto di recesso quando ha espresso il suo consenso; oppure
    3) il professionista ha omesso di fornire la conferma conformemente all’articolo 50, comma 2, o all’articolo 51, comma 7.
    5. Fatto salvo quanto previsto nell’articolo 56, comma 2, e nel presente articolo, l’esercizio del diritto di recesso non comporta alcuna responsabilita’ per il consumatore.
    (1) Articolo sostituito dall’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146 , successivamente modificato dall’articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221 e, da ultimo, sostituito dall’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, con la decorrenza di cui all’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 21/2014.
  1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni, in materia di contratti di credito ai consumatori, se il consumatore esercita il suo diritto di recesso da un contratto a distanza o concluso fuori dei locali commerciali a norma degli articoli da 52 a 57, eventuali contratti accessori sono risolti di diritto, senza costi per il consumatore, ad eccezione di quelli previsti dall’articolo 56, comma 2, e dall’articolo 57.
    (1) Articolo modificato dall’articolo 19-bis, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 , convertito, con modificazione, dalla Legge 23 febbraio 2006, n. 51; dall’articolo 20 bis, comma 4, del D.L. 25 settembre 2009, n. 135 , convertito, con modificazioni , dalla Legge 20 novembre 2009, n. 166 e, da ultimo, sostituito dall’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 con la decorrenza di cui all’ articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 21/2014.
  1. Il diritto di recesso di cui agli articoli da 52 a 58 per i contratti a distanza e i contratti negoziati fuori dei locali commerciali e’ escluso relativamente a:
    a) i contratti di servizi dopo la completa prestazione del servizio se l’esecuzione e’ iniziata con l’accordo espresso del consumatore e con l’accettazione della perdita del diritto di recesso a seguito della piena esecuzione del contratto da parte del professionista;
    b) la fornitura di beni o servizi il cui prezzo e’ legato a fluttuazioni nel mercato finanziario che il professionista non e’ in grado di controllare e che possono verificarsi durante il periodo di recesso;
    c) la fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati;
    d) la fornitura di beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente;
    e) la fornitura di beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna;
    f) la fornitura di beni che, dopo la consegna, risultano, per loro natura, inscindibilmente mescolati con altri beni;
    g) la fornitura di bevande alcoliche, il cui prezzo sia stato concordato al momento della conclusione del contratto di vendita, la cui consegna possa avvenire solo dopo trenta giorni e il cui valore effettivo dipenda da fluttuazioni sul mercato che non possono essere controllate dal professionista;
    h) i contratti in cui il consumatore ha specificamente richiesto una visita da parte del professionista ai fini dell’effettuazione di lavori urgenti di riparazione o manutenzione. Se, in occasione di tale visita, il professionista fornisce servizi oltre a quelli specificamente richiesti dal consumatore o beni diversi dai pezzi di ricambio necessari per effettuare la manutenzione o le riparazioni, il diritto di recesso si applica a tali servizi o beni supplementari;
    i) la fornitura di registrazioni audio o video sigillate o di software informatici sigillati che sono stati aperti dopo la consegna;
    l) la fornitura di giornali, periodici e riviste ad eccezione dei contratti di abbonamento per la fornitura di tali pubblicazioni;
    m) i contratti conclusi in occasione di un’asta pubblica;
    n) la fornitura di alloggi per fini non residenziali, il trasporto di beni, i servizi di noleggio di autovetture, i servizi di catering o i servizi riguardanti le attivita’ del tempo libero qualora il contratto preveda una data o un periodo di esecuzione specifici;
    o) la fornitura di contenuto digitale mediante un supporto non materiale se l’esecuzione e’ iniziata con l’accordo espresso del consumatore e con la sua accettazione del fatto che in tal caso avrebbe perso il diritto di recesso.
    (1) Articolo sostituito dall’ articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, con la decorrenza di cui all’ articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 21/2014 .

1. Gli articoli 61 e 63 si applicano ai contratti di vendita. Detti articoli non si applicano ai contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricita’, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantita’ determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale.
2. Gli articoli 62, 64 e 65 si applicano ai contratti di vendita, ai contratti di servizio e ai contratti di fornitura di acqua, gas, elettricita’, teleriscaldamento o contenuto digitale.

Articolo sostituito dall’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, con la decorrenza di cui all’ articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 21/2014.